Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Art. 10.
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Nel secondo elenco la Commissione propone la cancellazione degli elettori che sono incorsi nelle incapacità di cui ai nn. 3, 9 e 10 dell'art. 2 e di
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10 dicembre.
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liste elettorali, tanto se siano compresi nell'elenco di cui all'art. 6, quanto se abbiano presentato domanda ai termini degli articoli 9, 10 e 11
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; e) la professione o il mestiere; f) l'abitazione e, quando l'elettore sia iscritto nelle liste a termini dell'art. 10, anche il comune di residenza.
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, con le modalità stabilite dal primo comma dell'art. 10, di volervi rimanere iscritti. Gli elettori che hanno acquistato la residenza nel comune, sono
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tenutari dei locali di meretricio; 10) i concessionari di case da giuoco.